Seminario di Diritto del Lavoro
da phantom, in Studio e Lavoro | 7 giugno 2008 @ 00:05 | nessun commentoMiei appunti dal seminario del corso di Inglese - Linguaggi Settoriali
Intervento dell’avv. Capitanio Cristina
Gli ordinamenti giuridici statunitense e britannico, prevedono la distinzione tra employment law e labour law.
Per employment law si intende un diritto che ha per oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, dall’inizio al termine dello stesso.
Per labour law si intende la regolazione delle relazioni tra datore di lavoro e associazioni sindacali.
In Italia, il labour law equivale al diritto delle relazioni industriali, che è un sottoinsieme del diritto del lavoro (employment law).
Un’ulteriore distinzione esiste tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
Nel lavoro subordinato il prestatore d’opera firma un contratto che sancisce un rapporto con il suo datore di lavoro.
Alcuni termini utili:
- Employment relationship: rapporto di lavoro
- Employment contract/Contract of employment: contratto di lavoro
- Employer: datore di lavoro
- Employee: lavoratore subordinato
- Termination at will: chiusura del contratto, per decisione del datore
La distinzione che il nostro ordinamento fa tra dirigenti, quadri, impiegati e operai, non è facilmente traducibile, perché non esiste una esatta corrispondenza di questi ruoli nei due paesi in esame.
- Dirigente: Executive. Il suo rapporto è regolato da alcune norme a parte
- Quadro: High-ranked employee. E’ un impiegato di livello superiore, con retribuzione e responsabilità maggiori dei semplici impiegati
- Impiegato: Employee (termine colloquiale: white collar)
- Operaio: Worker (termine colloquiale: blue collar)
Nel lavoro autonomo non esiste un datore di lavoro; i soggetti coinvolti sono, ad esempio, committente, collaboratore, prestatore d’opera, consulente.
Alcuni termini utili:
- Self-employed person/consultant: sono i termini più vicini al nostro “lavoratore autonomo”, colui che non è un employee
- Consulting relationships/agreements: rapporto di lavoro autonomo
- Independent contractor: espressione americana per indicare il lavoratore autonomo
Esistono due atti per chiudere il rapporto subordinato: il licenziamento e le dimissioni.
Il licenziamento è un atto unilaterale con cui il datore recede dal rapporto di lavoro.
Le dimissioni sono un atto unilaterale con il quale il lavoratore recede dal rapporto di lavoro.
- Resignation: dimissioni. To submit resignation/to resign
- Dismissal: licenziamento. To terminate/to dismiss
- Termination: cessazione
Esempi di utilizzo:
Termination by the employer through dismissal.
Cessazione da parte del datore attraverso il licenziamento.
Termination by the employee through resignation.
Cessazione da parte dell’impiegato attraverso le dimissioni.
Secondo la disciplina vincolistica del lavoro, in Italia il licenziamento senza causa è ritenuto illegittimo, e come previsto dall’Articolo 18 il lavoratore ingiustamente licenziato deve essere reintegrato. Il licenziamento è legittimo solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.
La giusta causa è un fatto che per la sua gravità rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, ad esempio se il lavoratore viene sorpreso a rubare sul posto di lavoro.
Il giustificato motivo sussiste nel momento in cui il lavoratore, per una serie di motivi oggettivi e necessità, non è più impiegabile in quell’ambiente. Ad esempio, se un imprenditore si dota di macchinari che sostituiscono completamente le mansioni di un operaio, quest’ultimo può essere licenziato.
- Giusta causa: Cause
- Giustificato motivo: non esiste nel loro ordinamento. Una possibile traduzione è justified reason
- Redundant/redundancy: termini legati al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sono le risorse superflue (personale in esubero)
- Cassa integrazione: è uno degli ammortizzatori sociali. Una possibile traduzione è public salary fund. In ambito UE si usa unemployment benefits
- Ammortizzatori sociali: una possibile traduzione è social shock absolvers
Esempio:
Collective dismissal due to redundancies.
Licenziamento collettivo dovuto a personale in esubero.
La difficoltà nel trovare una precisa corrispondenza tra termini sta proprio nel fatto che essi appartengono ad ordinamenti diversi, per cui spesso concetti giuridici di uno non sono previsti o sono differenti nell’altro.
In ambito UE quando c’è difficoltà, in uno Stato membro, nel comprendere una norma comunitaria, la Corte di Giustizia Europea è chiamata ad esprimere un parere parzialmente vincolante sulla sua interpretazione e applicazione.
- Corte di Giustizia Europea: European Court of Justice
- Tribunale: Court
- Corte d’Appello: Court of Appeal
- Corte di Cassazione: Supreme Court
- Sindacati: Trade Unions
- Sindacato Aziendale (RSU): Works Council
- Contratto collettivo nazionale: National collective bargaining agreement
- Contratto collettivo decentrato: Shop level agreement
- Direttiva: Directive. E’ un atto comunitario che lo Stato membro deve recepire nel proprio ordinamento.
- Regolamento: Regulation. Un atto di applicazione diretta, vincolante per lo Stato membro.
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