Decreto 133 - gli articoli su Università e Ricerca
da Fierabras, in Articoli e Riflessioni | 17 ottobre 2008 @ 19:42 | 27 commentiArt. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e’ soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta l’attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 20 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2008».
5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’ sostituito dal seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall’anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.
Tag: decreto 133, gelmini, ricerca, riforma, università














assurdo… ma dove stiamo arrivando!!
avete omesso l’articolo 67… in particolare il comma 13 è interessante… cito:
chiedo scusa =) volevo dire l’articolo 66
grazie Pausa, provveduto ;)
ah, qualsiasi altra cosa che nel gruppo di studio trovate, mandamela pure che gli daro’ adeguata visibilita’ ;)
[...] Vi invito a leggere direttamente, quindi, gli articoli della Legge 133, che abbiamo pubblicato e reso un poco più leggibili in questo articolo. [...]
[...] Per quanto riguarda invece la Legge 133, ecco qua la parafrasi dal “legalese” degli arti…, redatta dagli autori di MindShake [...]
guarda che l’articolo 66 non l’avevano affatto omesso.
wow
si Sofia, l’ho aggiunto io quando me l’ha ricordato :)
si sta veramente arrivando all’apice dello scandalo…LA CRISI VOSTRA NOI STUDENTI NN LA PAGHIAMO….
La crisi riguarda tutti noi,il nostro paese, non laviamocene le mani!
ma dov’è il blocco della Parentopoli universitaria, di cui oggi si va blaterando? Se riposa solo sul taglio delle risorse universitarie e non su previsioni specifiche della 133 - ieri Quagliariello al TG parlava di abrogazione dei corsi universitari di scienza del cane e del gatto (quanto ha cambiato l’ingresso di Beppegrillo nella politica italiana…!) - mi pare come la notte nera in cui tutte le vacche sono nere…
Scusate la mia ignoranaza, ma dov’è che si parla di tagli?
la riforma sulle uni e sulla parentopoli e i concorsi e via dicendo[...], sono tutte oggetto di altro progetto che sarà presentato prossimamente..comunque è vero non possiamo lavarcene le mani..è vero che si ha diritto allo studio però c’è anche da dire che molti iscritti alle università sono iscritti giusto perchè sembra sia una moda..io frequento e lavoricchio(studente fuori sede) perchè a me piace quello che studio e vorrei essere piu coinvolto in molte materie ma di fatto in italia le università sono parallele alla vita dei soggetti..se qst riforma ha come fine qll di avvicinarci al modello americano(non solo i ricchi vanno a scuola ma solo i meritevoli -cominciamo a mett piu borse di studio-) ben venga..però per cortesia non facciamo tagli in una legge che è obiettivamente da approvare quando in previsione ve n’è una che ha ad oggetto la riforma universitaria…
p.s.- spero di non aver frainteso qualcosa..ne dubito comunque..
Articolo 66, comma 13.
Nell’articolo 66 gli altri commi sono sul blocco del turnover, dai una letta anche a quelli che non fa mai male ^^
@Liuks: che senso ha prima tagliare un miliardo e mezzo di euro, bloccare le assunzioni per cinque anni, e POI fare una riforma dell’universita’? non e’ meglio fare un riforma ampia, condivisa e intelligente e POI _verificare_ eventuali esuberi e/o diminuzione di fondi sulla base di un programma concertato?
Cosi’ perdono credibilita’.
Ma qualcuno può rispondere alla mia domanda per favore?
aaaaassooooluuuuuutameeeeenteeeee!!è quello che intrinsicamente volevo dire alla fine :)..ma rileggendolo ora mi rendo conto di essere stato incompleto, cioè il mio “però per cortesia non [...] oggetto la riforma universitaria” voleva far intendere che i tagli delle altre norme nella l.133/08 secondo il mio modesto parere sono giusti, quindi una mini mini “riforma”, perchè sono pochi art che riguardano la scuola, all’interno di una legge da appoggiare era una indiretta via per farsi approvare qst tagli..ed è vero che qst non dovrebbero essere inseriti nemmeno in una riforma sull’uni in via di progetto(ma senza dubbio meglio rispetto a qst contesto di legge 133 come una parentesi no?) ma in una seria riforma..però sec me per gli italiani una riforma simile che sconvolgerebbe (in meglio!) l’impianto scolastico porterebbe il ‘68 al 2008..
Stefano se ne parla nel comma 13 dell’art 66
C’è una lettera del rettore del Politecnico di Milano che sta circolando (sono 5 pagine word): può interessare?
Sì, a me interessa, soprattutto perché l’anno prossimo (se Dio vuole) frequenterò la facoltà di Ingegneria al Politecnico di Milano.
si interessa, se vuoi copiaincollamela nel form “contatti” e la formatto un po’, mettendola come articolo ;)
Innanzi tutto cominciamo a dire che la legge Gelmini approvata in parlamento non riguarda l’università . Perchè protestano attaccando la Gelmini? Sono daccordo con il maestro unico, sono daccordo con il voto in condotta che fa media, sono daccordo con il grembiule anche se nella città dove abito ancora esiste,non è vero che vengono chiuse le scuole di montagna ma vengono accorpate le presidenze e le segretarie, i docenti del sostegno sono gli stessi, gli insegnanti non vengono assolutamente licenziate ma c’è semplicemente il blocco del turnover, previsto anche dalla finanziaria 2008 di Prodi. Quante menzogne si devono ancora sentire in piazza? La libertà a manifestare finisce dove comincia la libertà di chi vuole studiare, non si possono accettare più i picchetti,queste persone che ostacolano la libertà di altre, vanno messe in galerA.aNNA
Sulla tua prima affermazione, ho scritto appunto un articolo: http://mindshake.org/legge-133-decreto-gelmini-tagli-alluniversita-facciamo-chiarezza/
E se ne e’ parlato li, anche nei commenti.
Chiaramente ci sono stati degli errori, fisiologici direi, all’inizio della manifestazione. Ma riguardo a questo, cito un articolo uscito su Nature:
“Nel frattempo, il Ministro per l’educazione, l’università e la ricerca, Mariastella Gelmini, non si è espressa in merito a tutte le questioni relative al suo ministero tranne quella sulle scuole secondarie e ha permesso che decisioni governative consistenti e distruttive fossero eseguite senza fare alcuna obiezione. Ha rifiutato di incontrare i ricercatori e gli accademici per ascoltare le loro preoccupazioni o per spiegare loro le direttive che sembrano richiedere il loro sacrificio. Inoltre non ha neppure delegato un sottosegretario che si occupi di tali questioni al suo posto.”
Non ti sembra un buon motivo per protestare, qualora ovviamente si sia in disaccordo con i provvedimenti governativi e ministeriali degli ultimi mesi?
ah, l’articolo di Nature e’ qui:
http://italiadallestero.info/archives/1379
Altro aggiornamento che mi sento in dovere di postare:
la borsa di dottorato di ricerca che fino a qualche mese fare era di cira 800 euro al mese (See: http://scienziatidiventura.blogspot.com/2007/11/se-potessi-avere-mille-euro-al-mese.html) è stata portata a 1000 euro al mese da questo governo.
Ottima cosa, prevista e finanziata dalla Legge Finanziaria 2008 del fu Governo Prodi.
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7165Aument.htm
In particolare:
”
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
VISTO in particolare l’art. 2, comma 430, che destina, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 40 milioni di euro per la rivalutazione della borsa di dottorato di ricerca;
CONSIDERATO che occorre rideterminare l’importo annuo della borsa di dottorato di ricerca;”
Peccato, invece, per quelli (tantini, direi) che finito il dottorato nei prossimi anni rimarranno sempre “a gratis” nell’universita’, oppure andranno a fare gli allestitori di scaffali nei centri commerciali, poiche’ se ti fai due conti 3+2+2 significa che i migliori, finiti i 7 anni di laurea + dottorato, dovranno trovarsi un lavoro temporaneo a 26 anni fino a che il turnover non tornera’ normale (per ora nel 2014).